interactive GDPR 2016/0679 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
- consenso dell'interessato
- violazione dei dati personali
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla salute
- stabilimento principale
- rappresentante
- impresa
- gruppo imprenditoriale
- norme vincolanti d'impresa
- autorità di controllo
- autorità di controllo interessata
- trattamento transfrontaliero
- obiezione pertinente e motivata
- servizio della società dell'informazione
- organizzazione internazionale
- membro 7
- autorità_di_controllo 5
- rispettivo 4
- esercizio 3
- funzioni 3
- norma 3
- membri 3
- giurisdizionali 2
- autorità 2
- richieste 2
- interessato 2
- ogni 2
- diritto 2
- competente 2
- poteri 2
- caso 2
- condizioni 2
- un 1
- rimosso 1
- esercitare 1
- compiti 1
- casi 1
- assegnati 1
- colpa 1
- soddisfa 1
- essa 1
- grave 1
- competenza 1
- eseguire 1
- regolamento 1
- base 1
- agiscono 1
- effettuati 1
- lettera 1
- applica 1
- competenti 1
- trattamenti 1
- le 1
- privati 1
- organismi 1
- territorio 1
- controllo 1
- presente 1
- se 1
- trattamento 1
- pubbliche 1
- effettuato 1
- conferiti 1
- scadenza 1
- governo 1
Articolo 53
Condizioni generali per i membri dell' autorità_di_controllo
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità_di_controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
— | dal rispettivo parlamento; |
— | dal rispettivo governo; |
— | dal rispettivo capo di Stato; oppure |
— | da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro. |
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 55
Competenza
1. Ogni autorità_di_controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l' autorità_di_controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56.
3. Le autorità_di_controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
whereas
dal 2004 diritto e informatica