interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
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- codici 1
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- conto 1
- ogni 1
- esercizio 1
- natura 1
- applicazione 1
- assegnati 1
- pubbliche 1
- effettuato 1
- se 1
Articolo 39
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) | informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; |
b) | sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; |
c) | fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; |
d) | cooperare con l' autorità_di_controllo; e |
e) | fungere da punto di contatto per l' autorità_di_controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. |
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Articolo 55
Competenza
1. Ogni autorità_di_controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l' autorità_di_controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56.
3. Le autorità_di_controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
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dal 2004 diritto e informatica