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Articolo 64

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

1.   Il comitato emette un parere ove un' autorità_di_controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l' autorità_di_controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:

a)

è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;

b)

riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;

c)

è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;

d)

è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 8;

e)

è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure

f)

è finalizzata ad approvare norme vincolanti d' impresa ai sensi dell'articolo 47.

2.   Qualsiasi autorità_di_controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un' autorità_di_controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62.

3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.

4.   Senza ingiustificato ritardo, le autorità_di_controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità_di_controllo interessate.

5.   Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:

a)

i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e

b)

l' autorità_di_controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.

6.   L' autorità_di_controllo competente si astiene dall'adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3.

7.   L' autorità_di_controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.

8.   Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l' autorità_di_controllo interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 65, paragrafo 1.

Articolo 65

Composizione delle controversie da parte del comitato

1.   Al fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:

a)

se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un' autorità_di_controllo interessata ha sollevato un' obiezione_pertinente_e_motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell' obiezione_pertinente_e_motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;

b)

se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità_di_controllo interessate per lo stabilimento_principale;

c)

se un' autorità_di_controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità_di_controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all' autorità_di_controllo capofila e a tutte le autorità_di_controllo interessate ed è per esse vincolante.

3.   Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.

4.   Le autorità_di_controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità_di_controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l' autorità_di_controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.

6.   L' autorità_di_controllo capofila o, se del caso, l' autorità_di_controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L' autorità_di_controllo capofila o, se del caso, l' autorità_di_controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La decisione definitiva delle autorità_di_controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 66

Procedura d'urgenza

1.   In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un' autorità_di_controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all'articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L' autorità_di_controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità_di_controllo interessate, al comitato e alla Commissione.

2.   Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l' autorità_di_controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato, motivando tale richiesta.

3.   Qualsiasi autorità_di_controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un' autorità_di_controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.

4.   In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 72

Procedura

1.   Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 73

Presidente

1.   Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.

2.   Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.


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