interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
- consenso dell'interessato
- violazione dei dati personali
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- dati biometrici
- dati relativi alla salute
- stabilimento principale
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- gruppo imprenditoriale
- norme vincolanti d'impresa
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- autorità di controllo interessata
- trattamento transfrontaliero
- obiezione pertinente e motivata
- servizio della società dell'informazione
- organizzazione internazionale
- responsabile 15
- trattamento 13
- dati 12
- protezione 10
- compiti 10
- autorità_di_controllo 7
- membro 6
- il 6
- titolare 6
- adempimento 5
- propri 5
- membri 4
- esercizio 4
- ogni 4
- presente 3
- possono 3
- poteri 3
- affinché 3
- provvede 3
- funzioni 3
- regolamento 3
- indipendenza 3
- personali 3
- incompatibile 2
- risorse 2
- questioni 2
- disponga 2
- assicurano 2
- rispettivi 2
- esecuzione 2
- alcuna 2
- locali 1
- tempestivamente 1
- infrastrutture 1
- finanziarie 1
- dotata 1
- meno 1
- umane 1
- tecniche 1
- esercitare 1
- alcuno 1
- astengono 1
- istruzioni 1
- accettano 1
- sollecitano 1
- qualunque 1
- azione 1
- necessari 1
- attività 1
- mandato 1
Articolo 38
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
Articolo 52
Indipendenza
1. Ogni autorità_di_controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità_di_controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dell' autorità_di_controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell' autorità_di_controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.
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dal 2004 diritto e informatica