interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
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- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
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- servizio della società dell'informazione
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- valutazione 2
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- quattro 1
- compito 1
Articolo 36
Consultazione preventiva
1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l' autorità_di_controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l' autorità_di_controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L' autorità_di_controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell' autorità_di_controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.
3. Al momento di consultare l' autorità_di_controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all' autorità_di_controllo:
a) | ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo_imprenditoriale; |
b) | le finalità e i mezzi del trattamento previsto; |
c) | le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento; |
d) | ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati; |
e) | la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35; |
f) | ogni altra informazione richiesta dall' autorità_di_controllo. |
4. Gli Stati membri consultano l' autorità_di_controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.
5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l' autorità_di_controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.
Articolo 54
Norme sull'istituzione dell' autorità_di_controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) | l'istituzione di ogni autorità_di_controllo; |
b) | le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità_di_controllo; |
c) | le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
d) | la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell' autorità_di_controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; |
e) | l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
f) | le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità_di_controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. |
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità_di_controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.
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dal 2004 diritto e informatica