interactive GDPR 2016/0679 IT
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Articolo 54
Norme sull'istituzione dell' autorità_di_controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) | l'istituzione di ogni autorità_di_controllo; |
b) | le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità_di_controllo; |
c) | le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
d) | la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell' autorità_di_controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; |
e) | l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
f) | le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità_di_controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. |
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità_di_controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.
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dal 2004 diritto e informatica