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Articolo 31

Cooperazione con l' autorità_di_controllo

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l' autorità_di_controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2

Sicurezza dei dati personali

Articolo 34

Comunicazione di una violazione_dei_dati_personali all'interessato

1.   Quando la violazione_dei_dati_personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2.   La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione_dei_dati_personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3.   Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b)

il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c)

detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4.   Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione_dei_dati_personali, l' autorità_di_controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione_dei_dati_personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Sezione 3

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Articolo 51

Autorità di controllo

1.   Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (l'« autorità_di_controllo»).

2.   Ogni autorità_di_controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità_di_controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3.   Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità_di_controllo, detto Stato membro designa l' autorità_di_controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

4.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 63

Meccanismo di coerenza

Al fine di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità_di_controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.


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