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- trattamento 7
- diritti 5
- categorie 4
- sicurezza 4
- misura 3
- pubblica 3
- libertà 3
- finalità 3
- unione 3
- membro 3
- disposizioni 2
- limitazione 2
- salvaguardia 2
- prevenire 2
- interesse 2
- esecuzione 2
- garanzie 2
- prevenzione 2
- portata 2
- diritto 2
- titolare 2
- obblighi 2
- interessati 2
- articoli 2
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) |
la sicurezza nazionale; |
b) |
la difesa; |
c) |
la sicurezza pubblica; |
d) |
la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; |
e) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; |
f) |
la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; |
g) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
h) |
una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g); |
i) |
la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
j) |
l'esecuzione delle azioni civili. |
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) |
le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; |
b) |
le categorie di dati personali; |
c) |
la portata delle limitazioni introdotte; |
d) |
le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti; |
e) |
l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; |
f) |
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; |
g) |
i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e |
h) |
il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa. |
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