Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • membro 5
  • rispettivo 3
  • diritto 2
  • norma 2
  • funzioni 2
  • richieste 2
  • membri 2
  • esercizio 2
Home GDPR - Compare translations art 53

CAPO VI Autorità di controllo indipendenti
Sezione 1 Indipendenza
Articolo 53 Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

1.   Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

dal rispettivo parlamento;

dal rispettivo governo;

dal rispettivo capo di Stato; oppure

da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2.   Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3.   Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4.   Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.


dal 2004 diritto e informatica