interactive GDPR 2016/0679 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
- consenso dell'interessato
- violazione dei dati personali
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla salute
- stabilimento principale
- rappresentante
- impresa
- gruppo imprenditoriale
- norme vincolanti d'impresa
- autorità di controllo
- autorità di controllo interessata
- trattamento transfrontaliero
- obiezione pertinente e motivata
- servizio della società dell'informazione
- organizzazione internazionale
- trattamento 14
- interessato 7
- unione 7
- titolare 6
- presente 5
- dati 4
- personali 4
- effettuato 4
- regolamento 4
- applica 3
- identificazione 3
- il 3
- articoli 2
- fine 2
- identificare 2
- suddetti 2
- diritto 2
- diritti 2
- ambito 2
- casi 2
- comportamento 2
- indipendentemente 2
- responsabile 2
- attività 2
- richiedono 2
- stabilito 2
- luogo 2
- ulteriori 2
- informazioni 2
- interessati 2
- acquisire 1
- trattare 1
- qualora 1
- rispettare 1
- tranne 1
- consentano 1
- fornisce 1
- capo 1
- sezione 1
- modalità 1
- trasparenza 1
- esercitare 1
- conservare 1
- grado 1
- dimostrare 1
- informa 1
- possibile 1
- applicano 1
- possa 1
- soggetto 1
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
a) | l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure |
b) | il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. |
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
Articolo 11
Trattamento che non richiede l'identificazione
1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.
CAPO III
Diritti dell'interessato
whereas
dal 2004 diritto e informatica