interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
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- responsabile del trattamento
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- gruppo imprenditoriale
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- membri 3
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Articolo 53
Condizioni generali per i membri dell' autorità_di_controllo
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità_di_controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
— | dal rispettivo parlamento; |
— | dal rispettivo governo; |
— | dal rispettivo capo di Stato; oppure |
— | da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro. |
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
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dal 2004 diritto e informatica