interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
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- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
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- violazione dei dati personali
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- dati biometrici
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- autorità di controllo interessata
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Articolo 2
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a) | effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; |
b) | effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE; |
c) | effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico; |
d) | effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. |
3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98.
4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) | trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); |
b) | raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); |
c) | adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); |
d) | esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); |
e) | conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); |
f) | trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). |
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).
Articolo 75
Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria è incaricata in particolare:
a) | della gestione ordinaria del comitato; |
b) | della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione; |
c) | della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico; |
d) | dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna; |
e) | della traduzione delle informazioni rilevanti; |
f) | della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito; |
g) | della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità_di_controllo e di altri testi adottati dal comitato. |
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dal 2004 diritto e informatica