interactive GDPR 2016/0679 IT
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Articolo 23
Limitazioni
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) | la sicurezza nazionale; |
b) | la difesa; |
c) | la sicurezza pubblica; |
d) | la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; |
e) | altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; |
f) | la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; |
g) | le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
h) | una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g); |
i) | la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
j) | l'esecuzione delle azioni civili. |
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) | le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; |
b) | le categorie di dati personali; |
c) | la portata delle limitazioni introdotte; |
d) | le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti; |
e) | l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; |
f) | i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; |
g) | i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e |
h) | il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa. |
CAPO IV
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Articolo 52
Indipendenza
1. Ogni autorità_di_controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità_di_controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dell' autorità_di_controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell' autorità_di_controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.
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dal 2004 diritto e informatica