GDPR
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Trattamento Responsabile Protezione Titolare Autorità Articolo    il Pubblica Organismi Consistono Responsabili Pubblico Designato
Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati
a) |
il è effettuato da un' o da un organismo pubblico, eccettuate le giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; |
b) |
le attività principali del del o del del in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità , richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure |
c) |
le attività principali del o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all' 9 10. del o del del nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all' |
2.   Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico
della dei dati, a condizione che un della dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.3.   Qualora il
del o il del sia un' o un organismo pubblico, un unico della dei dati può essere per più pubbliche o pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.4.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il
e del trattamento, il del o le associazioni e gli altri rappresentanti le categorie di titolari del o di del possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un della dei dati. Il della dei dati può agire per dette associazioni e altri rappresentanti i titolari del o i del trattamento. della dei dati è in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'6.   Il
della dei dati può essere un dipendente del del o del del oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.7.   Il
del o il del i dati di contatto del della dei dati e li comunica all' di controllo.GDPR
CAPO IV Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Articolo 37 | Designazione del responsabile della protezione dei dati |
Articolo 38 | Posizione del responsabile della protezione dei dati |
Articolo 39 | Compiti del responsabile della protezione dei dati |

a) |
il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; |
b) |
le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità , richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure |
c) |
le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. |
2.   Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3.   Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.
5.   Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.
6.   Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
7.   Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

2.   Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3.   Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4Â Â Â Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5.   Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6.   Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

a) |
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; |
b) |
sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità , la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; |
c) |
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; |
d) |
cooperare con l'autorità di controllo; e |
e) |
fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. |
2.   Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

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