GDPR
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Interessato Paragrafo Trattamento Diritti Diritto Titolare Decisione Interessi Libertà Legittimi Articolo Automatizzato Processo
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
2. Il
1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) |
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l' e un del trattamento; |
b) |
sia autorizzata dal dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle e dei dell'interessato; |
c) |
si basi sul consenso esplicito dell'interessato. |
3. Nei casi di cui al 2, lettere a) e c), il del attua misure appropriate per tutelare i diritti, le e i dell'interessato, almeno il di ottenere l'intervento umano da parte del del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al , 9 1, a meno che non sia d'applicazione l', 9 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle e dei dell'interessato.
2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'GDPR
CAPO III Diritti dell'interessato
Sezione 4 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Articolo 21 | Diritto di opposizione |
Articolo 22 | Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione |

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) |
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; |
b) |
sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; |
c) |
si basi sul consenso esplicito dell'interessato. |
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

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