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Interessato Trattamento Informazioni Richiesta Titolare Articoli Articolo Fornite Fornire Diritti Comunicazioni Identità    il
Articolo 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
2.   Il , paragrafo 2, il 11 del non può rifiutare di soddisfare la dell' al fine di esercitare i suoi ai sensi degli da 15 a 22, salvo che il del dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
del agevola l'esercizio dei dell' ai sensi degli da 15 a 22. Nei casi di cui all'3.   Il
del fornisce all' le relative all'azione intrapresa riguardo a una ai sensi degli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il del informa l' di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l' presenta la mediante mezzi elettronici, le sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.4.   Se non ottempera alla
dell'interessato, il del informa l' senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.5.   Le e 14 ed eventuali 13 e azioni intraprese ai sensi degli da 15 a 22 e dell' sono gratuite. Se le richieste dell' 34 sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il del può:
ai sensi degli
a) |
addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per le o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure |
b) |
rifiutare di soddisfare la richiesta. |
Incombe al
del l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.6.   Fatto salvo l', qualora il 11 del nutra ragionevoli dubbi circa l' della persona fisica che presenta la di cui agli da 15 a 21, può richiedere ulteriori necessarie per confermare l' dell'interessato.
7.   Le e 14 possono essere 13 in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
da agli interessati a norma degli8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire le 92 da presentare sotto forma di icona e le procedure per icone standardizzate.
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Articolo 12 | Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato |

2.   Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
3.   Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4.   Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5.   Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) |
addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure |
b) |
rifiutare di soddisfare la richiesta. |
Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6.   Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
7.   Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

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